Art. 1.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è inserito il seguente:

      «1-bis. Quando il cognome, che si richiede in aggiunta o in sostituzione del proprio, è quello della madre, tra i motivi della domanda rientra anche la circostanza che alla assistenza ed educazione del richiedente abbia provveduto esclusivamente o prevalentemente la stessa madre. Se il richiedente è minorenne, la domanda è presentata dalla madre o dal tutore».